Art.90
Segnalazioni di rischi sistemici da parte del gruppo di esperti scientifici
Il testo corrisponde alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il 12 luglio 2024.
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- 1. Il gruppo di esperti scientifici può effettuare una segnalazione qualificata all'ufficio per l'IA qualora abbia motivo di sospettare che:
- a) un modello di IA per finalità generali presenti un rischio concreto identificabile a livello dell'Unione; o
- b) un modello di IA per finalità generali soddisfi le condizioni di cui all'articolo 51.
- 2. In seguito a tale segnalazione qualificata, la Commissione, tramite l'ufficio per l'IA e dopo avere informato il comitato, può esercitare le competenze di cui alla presente sezione ai fini della valutazione della questione. L'ufficio per l'IA informa il comitato di qualsiasi misura conformemente agli articoli da 91 a 94.
- 3. La segnalazione qualificata è debitamente motivata e indica almeno:
- a) il punto di contatto del fornitore del modello di IA per finalità generali con rischio sistemico in questione;
- b) una descrizione dei fatti di cui trattasi e dei motivi della segnalazione effettuata dal gruppo di esperti scientifici;
- c) qualsiasi altra informazione che il gruppo di esperti scientifici ritenga pertinente, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa.
CONSIDERANDO DI RIFERIMENTO
Considerando 163 |