Art.94
Diritti procedurali degli operatori economici del modello di IA per finalità generali
Il testo corrisponde alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il 12 luglio 2024.
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L'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica mutatis mutandis ai fornitori del modello di IA per finalità generali, fatti salvi i diritti procedurali più specifici previsti dal presente regolamento.
CONSIDERANDO DI RIFERIMENTO
Considerando 164 |