Art.88
Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
Il testo corrisponde alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il 12 luglio 2024.
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- 1. La Commissione ha competenze esclusive per la vigilanza e l'esecuzione del capo V, tenendo conto delle garanzie procedurali a norma all'articolo 94. La Commissione affida l'attuazione di tali compiti all'ufficio per l'IA, fatte salve le competenze di organizzazione della Commissione e la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione sulla base dei trattati.
- 2. Fatto salvo l'articolo 75, paragrafo 3, le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere alla Commissione di esercitare le competenze di cui alla presente sezione, ove ciò sia necessario e proporzionato per assisterle nell'adempimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.
CONSIDERANDO DI RIFERIMENTO
Considerando 162 |