Art.93

    Da WikiAiAct.

    Potere di richiedere misure

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    Il testo corrisponde alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il 12 luglio 2024.
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    1. Se necessario e opportuno, la Commissione può chiedere ai fornitori di:

    a) adottare misure adeguate per adempiere gli obblighi di cui agli articoli 53 e 54;
    b) attuare misure di attenuazione se la valutazione effettuata conformemente all'articolo 92 ha suscitato un timore serio e comprovato di un rischio sistemico a livello dell'Unione;
    c) limitare la messa a disposizione sul mercato, ritirare o richiamare il modello.

    2. Prima di richiedere una misura, l'ufficio per l'IA può avviare un dialogo strutturato con il fornitore del modello di IA per finalità generali.

    3. Se, durante il dialogo strutturato di cui al paragrafo 2, il fornitore del modello di IA per finalità generali con rischio sistemico si assume impegni relativi all'attuazione di misure di attenuazione per far fronte a un rischio sistemico a livello dell'Unione, la Commissione può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi di intervento.

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    CONSIDERANDO DI RIFERIMENTO
    Considerando 164