Art.65

    Da WikiAiAct.

    Istituzione e struttura del comitato europeo per l'intelligenza artificiale

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    Il testo corrisponde alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il 12 luglio 2024.
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    1. È istituito un comitato europeo per l'intelligenza artificiale ("comitato").

    2. Il comitato è composto di un rappresentante per Stato membro. Il Garante europeo della protezione dei dati partecipa come osservatore. Anche l'ufficio per l'IA partecipa alle riunioni del comitato senza partecipare alle votazioni. Altre autorità, organismi o esperti nazionali e dell'Unione possono essere invitati alle riunioni dal comitato caso per caso, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza.

    3. Ciascun rappresentante è designato dal rispettivo Stato membro per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta.

    4. Gli Stati membri provvedono affinché i loro rappresentanti nel comitato:

    a) dispongano delle competenze e dei poteri pertinenti nel proprio Stato membro in modo da contribuire attivamente allo svolgimento dei compiti del comitato di cui all'articolo 66;
    b) siano designati come punto di contatto unico nei confronti del comitato e, se del caso tenendo conto delle esigenze degli Stati membri, come punto di contatto unico per i portatori di interessi;
    c) abbiano il potere di agevolare la coerenza e il coordinamento tra le autorità nazionali competenti nel rispettivo Stato membro per quanto riguarda l'attuazione del presente regolamento, anche attraverso la raccolta di dati e informazioni pertinenti ai fini dello svolgimento dei loro compiti in seno al comitato.

    5. I rappresentanti designati degli Stati membri adottano il regolamento interno del comitato a maggioranza di due terzi. Il regolamento interno stabilisce, in particolare, le procedure per il processo di selezione, la durata del mandato e le specifiche riguardanti i compiti del presidente, le modalità dettagliate relative al voto e l'organizzazione delle attività del comitato e dei suoi sottogruppi.

    6. Il comitato istituisce due sottogruppi permanenti al fine di fornire una piattaforma di cooperazione e scambio tra le autorità di vigilanza del mercato e notificare le autorità su questioni relative rispettivamente alla vigilanza del mercato e agli organismi notificati. Il sottogruppo permanente per la vigilanza del mercato dovrebbe fungere da gruppo di cooperazione amministrativa (ADCO) per il presente regolamento ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2019/1020.
    Il comitato può istituire altri sottogruppi permanenti o temporanei, se del caso, ai fini dell'esame di questioni specifiche. Se del caso, i rappresentanti del forum consultivo di cui all'articolo 67 possono essere invitati a tali sottogruppi o a riunioni specifiche di tali sottogruppi in qualità di osservatori.

    7. Il comitato è organizzato e gestito in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.

    8. Il comitato è presieduto da uno dei rappresentanti degli Stati membri. L'ufficio per l'IA provvede alle funzioni di segretariato per il comitato, convoca le riunioni su richiesta della presidenza e prepara l'ordine del giorno in conformità dei compiti del comitato a norma del presente regolamento e del relativo regolamento interno.


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    CONSIDERANDO DI RIFERIMENTO
    Considerando 149