Art.39

    Da WikiAiAct.

    Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi

    EUR-Lex logo.svg
    Il testo corrisponde alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il 12 luglio 2024.
    Puoi scaricare il documento ufficiale dal portale di EUR-Lex: clicca qui. (PDF, ITA)

    Gli organismi di valutazione della conformità istituiti a norma del diritto di un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo possono essere autorizzati a svolgere le attività degli organismi notificati a norma del presente regolamento, a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti all'articolo 31 o garantiscano un livello di conformità equivalente.


    Octicons-file-text.svg
    CONSIDERANDO DI RIFERIMENTO
    Considerando 127