Art.39
Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi
Il testo corrisponde alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il 12 luglio 2024.
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Gli organismi di valutazione della conformità istituiti a norma del diritto di un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo possono essere autorizzati a svolgere le attività degli organismi notificati a norma del presente regolamento, a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti all'articolo 31 o garantiscano un livello di conformità equivalente.
CONSIDERANDO DI RIFERIMENTO
Considerando 127 |