Art.18

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    Conservazione dei documenti

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    Il testo corrisponde alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il 12 luglio 2024.
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    1. Il fornitore, per un periodo che termina 10 anni dopo che il sistema di IA ad alto rischio è stato immesso sul mercato o messo in servizio, tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti:

    a) la documentazione tecnica di cui all'articolo 11;
    b) la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17;
    c) la documentazione relativa alle modifiche approvate dagli organismi notificati, ove applicabile;
    d) le decisioni e gli altri documenti rilasciati dagli organismi notificati, ove applicabile;
    e) la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 47.

    2. Ciascuno Stato membro stabilisce le condizioni alle quali la documentazione di cui al paragrafo 1 resta a disposizione delle autorità nazionali competenti per il periodo indicato in tale paragrafo nel caso in cui il prestatore o il rappresentante autorizzato stabilito nel suo territorio fallisca o cessi la sua attività prima della fine di tale periodo.

    3. I fornitori che sono istituti finanziari soggetti a requisiti in materia di governance, dispositivi o processi interni stabiliti a norma del diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari, conservano la documentazione tecnica nell'ambito della documentazione conservata a norma del pertinente diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari.



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    CONSIDERANDO DI RIFERIMENTO
    Considerando 54