Art.12
Conservazione delle registrazioni
Il testo corrisponde alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il 12 luglio 2024.
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1. I sistemi di IA ad alto rischio consentono a livello tecnico la registrazione automatica degli eventi ("log") per la durata del ciclo di vita del sistema.
2. Al fine di garantire un livello di tracciabilità del funzionamento del sistema di IA ad alto rischio adeguato alla finalità prevista del sistema, le capacità di registrazione consentono la registrazione di eventi pertinenti per:
- a) l'individuazione di situazioni che possono far sì che il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, o determinare una modifica sostanziale;
- b) l'agevolazione del monitoraggio successivo all'immissione sul mercato di cui all'articolo 72; e
- c) il monitoraggio del funzionamento dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 26, paragrafo 5.
3. Per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), le capacità di registrazione comprendono almeno i dati seguenti:
- a) la registrazione del periodo di ciascun utilizzo del sistema (data e ora di inizio e di fine di ciascun utilizzo);
- b) la banca dati di riferimento utilizzata dal sistema per verificare i dati di input;
- c) i dati di input per i quali la ricerca ha portato a una corrispondenza;
- d) l'identificativo delle persone fisiche che partecipano alla verifica dei risultati di cui all'articolo 14, paragrafo 5.
CONSIDERANDO DI RIFERIMENTO
Considerando 46 |