Art.111
Sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercato
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera a), i sistemi di IA che sono componenti di sistemi IT su larga scala istituiti dagli atti giuridici elencati nell'allegato X che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima del ... [36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]sono resi conformi al presente regolamento entro il 31 dicembre 2030.
Si tiene conto dei requisiti di cui al presente regolamento nella valutazione di ciascun sistema IT su larga scala istituito dagli atti giuridici elencati nell'allegato X da effettuare come previsto in tali atti giuridici e ove tali atti giuridici siano sostituiti o modificati.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera a), il presente regolamento si applica agli operatori dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima del ... [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione. In ogni caso, i fornitori e deployers di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti e agli obblighi del presente regolamento entro il ... [sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. I fornitori di modelli di IA per finalità generali che sono stati immessi sul mercato prima del ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] adottano le misure necessarie per conformarsi agli obblighi di cui al presente regolamento entro ... [36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
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