Art.108
Modifica del regolamento (UE) 2018/1139
Il testo corrisponde alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il 12 luglio 2024.
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Il regolamento (UE) 2018/1139 è così modificato:
1) all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:
- "3. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio* [1] + [2], si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
2) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:
- "4. Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/... ++ [3] , si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.";
3) all'articolo 43 è aggiunto il paragrafo seguente:
- "4. Nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/...+, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.";
4) all'articolo 47 è aggiunto il paragrafo seguente:
- "3. Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/... +, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.";
5) all'articolo 57 è aggiunto il comma seguente:
- "Nell'adottare tali atti di esecuzione per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/... +, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.";
6) all'articolo 58 è aggiunto il paragrafo seguente:
- "3. Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/... +, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.".
- ↑ * Regolamento(UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, ..., ELI: ...).";
- ↑ +GU: inserire nel testo il numero del presente regolamento (2021/0106(COD)) e completare la corrispondente nota a piè di pagina.
- ↑ ++GU: inserire il numero del presente regolamento (2021/0106 (COD)).