Art.107
Modifica del regolamento (UE) 2018/858
Il testo corrisponde alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il 12 luglio 2024.
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All'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/858 è aggiunto il paragrafo seguente:
"4. "Nell'adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio* [1] + [2], si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
- ↑ *Regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, ..., ELI: ...).".
- ↑ +GU: inserire nel testo il numero del presente regolamento (2021/0106(COD)) e completare la corrispondente nota a piè di pagina.